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ORDINANZA N. 416

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 49

LOCALITÀ Via Ivrea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 09/02/2005

LB/VARIE05/ivrea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 1999 (meccanografico n. 99 05617/3), dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Programmi di recupero urbano - Approvazione progetti preliminari delle opere di urbanizzazione";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) nell'area d'intersezione via Ivrea/via Cavagnolo

B) via Ivrea

  1. la realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e precisamente:

  1. a m 20.00 circa a SUD di via Carema,
  2. in corrispondenza del n.c. 18,
  3. in corrispondenza del n.c. 21;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e precisamente:

sulla semicarreggiata EST:

  1. a m 57.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Samone,
  2. in corrispondenza del n.c. 16,
  3. a NORD del n.c. 24,
  4. a m 25.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Cavagnolo;

sulla semicarreggiata OVEST:

  1. in corrispondenza del n.c. 43,
  2. in corrispondenza del n.c. 25,
  3. in corrispondenza del n.c. 17,
  4. a SUD di via Carema;

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

sul lato EST:

  1. per un tratto di m 53.00 circa a partire da m 38.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Samone e procedendo verso SUD;
  2. nel tratto compreso tra le vie Ribordone e Cavagnolo,
  3. per un tratto di m 55.00 circa a partire da m 12.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Cavagnolo e procedendo verso NORD;

sul lato OVEST:

- per un tratto di m 110 circa a partire da m 12.00 circa a SUD del f.m. SUD della carreggiata laterale SUD di piazzetta Perlasca e procedendo verso SUD;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci:

sul lato EST:

  1. per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila", a NORD del n.c. 16,
  2. per un posto auto, con disposizione "a spina" in corrispondenza del n.c. 46;

sul lato OVEST:

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via per un tratto di m 25.00 circa a partire da via Carema e procedendo verso SUD;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)