ORDINANZA N. 300

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 214 T

LOCALITĄ piazza C.L.N., via Alfieri

data 28 1 2005

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.7

FB45/B/parcheggisuolo/cln8

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto presidente Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di proroga del Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori del parcheggio interrato di piazza S. Carlo;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 5.02.05

in :

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti; con la possibilità a quest'ultimi di transitare con il senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono le vie da Sud verso Nord e da Est verso Ovest;

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del Decreto Presidente Repubblica 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con Decreto Presidente Repubblica n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILIT' E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)