ORDINANZA N. 288

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

nro progr. 205T

LOCALITÀ: centro abitato

data 27/01/05

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

 

DC/Ordinanze Quadro/quadropiattaforme2005

Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di piattaforme aeree e di trabattelli per lavori urgenti di piccola manutenzione

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Stabilito che la categoria delle imprese che operano con piattaforme aree hanno evidenziato la necessità di richiedere ed ottenere in tempi brevi l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovendo posizionare le piattaforme stesse in prossimità del luogo in cui devono essere eseguiti lavori edili di breve durata;

Considerato che lo stazionamento dei trabattelli utilizzati per effettuare lavori urgenti di piccola manutenzione, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi, può essere equiparato allo stazionamento dei veicoli che operano con piattaforme aeree;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2001, mecc. n. 2001 03130/13, relativa alla procedura abbreviata per lo stazionamento dei veicoli che operano con piattaforma aerea;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2001, mecc. n. 2001 10990/49, relativa alla procedura semplificata per lo stazionamento dei trabattelli, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi;

Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31 dicembre 2005

·          su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei), per effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;

con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:

§         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

§         l'area occupata dovrà essere materialmente delimitata come prescritto dalle norme vigenti e dovrà essere lasciata tassativamente una fascia di almeno m 3,50 per il traffico veicolare, per le carreggiate a senso unico di circolazione, e m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di circolazione; tale occupazione inoltre non dovrà arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

§         l'area occupata non potrà superare una superficie di mq 40;

§         il presente provvedimento non è valido:

a)      nelle vie e piazze centrali: via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via Lagrange, via Carlo Alberto, via Accademia Albertina, via Rossini, via Accademia delle Scienze, via P. Micca, via Arsenale, via XX Settembre, via San Tommaso, tratto: via S. Teresa - via P. Micca, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Cernaia, tratto: corso Palestro - piazza XVIII Dicembre, via Garibaldi, via Po e corso Inghilterra;

b)      nelle aree riservate ai taxi;

c)      nelle corsie riservate ai veicoli GTT;

d)      quando è prevista l'emanazione di apposita ordinanza per occupazioni notevoli e per divieto di circolazione veicolare;

·          la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)