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ORDINANZA N. 148

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 19

LOCALITA' corso TURATI

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 14/01/05

SB/VARIE04/turati

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1097 del 3.6.1997 con la quale, fra l'altro, veniva istituito il divieto di sosta, dalle ore 9 alle ore 16 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato ovest della carreggiata laterale ovest in corrispondenza del n.c. 12;

Vista l'ordinanza n. 1259 del 26.6.1997 con la quale era stata modificata la suddetta ordinanza n. 1097, limitatamente all'orario e precisamente "dalle ore 8 alle ore 20" anziché "dalle ore 9 alle ore 16";

Considerata l'opportunità di razionalizzare la disposizione dell'area di sosta riservata per le operazioni di carico e scarico cose, come disposto dalle sopracitate ordinanze;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Turati

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della carreggiata laterale ovest del corso, per un tratto di m 8 a partire da m 6.50 circa a sud del filo marciapiede sud di via Genovesi e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

2) la revoca delle ordinanze n. 1097 del 3.6.1997 e n. 1259 del 26.6.1997, meglio specificate in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)