ORDINANZA N. 104

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 73T

LOCALITÀ: via Accademia Albertina, via Po, ecc.

data 12/01/05

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 44571 III 2.1

DC/lucidartista2004_aem bis

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Eventi Culturali, relativa alle operazioni di smontaggio delle strutture delle opere di "Luci d'Artista" a cura dell'A.E.M.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 01/02/2005 al 28/02/2005

in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ed alle seguenti condizioni:

  1. il segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato almeno quarantotto ore prima dell'intervento con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio del provvedimento;
  2. i divieti di sosta non potranno interessare più di un isolato per volta per ogni lato di via; dovranno essere inoltre salvaguardati i posti auto riservati a determinate categorie di utenti e in particolare ai veicoli di persone disabili;
  3. gli attraversamenti con le tesate dei cavi in: via Po, via Roma, via Cernaia e via Pietro Micca dovranno essere effettuati esclusivamente dalle ore 2,00 alle ore 4,00;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA