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ORDINANZA N. 81

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 9

LOCALITÀ via Santorre di Santarosa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 11/01/05

GI/VARIE04/ Santorre di Santarosa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1995 prot. 348 del 21.07.1999, con la quale sul lato SUD-OVEST di via Santorre di Santarosa veniva istituita un'area riservata al servizio di persone disabili, in corrispondenza del n.c. 22 per un posto auto;

Vista la richiesta del laboratorio medico convenzionato A.N.S.A. S.r.l, con il quale viene segnalato che l'accesso carrabile dotato di scivolo predisposto per l'ingresso disabili è ubicato in corrispondenza del n.c. 18;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Santorre di Santarosa

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD della via, in corrispondenza del n.c. 22 per un tratto di m 6.00 circa con disposizione "in fila" con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2656 prot.109 del 20.02.2002;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1995 prot.348 del 21.07.99, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)