CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
Settore Ecoprogetti

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:

  1. all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
  2. all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
  3. all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
  4. all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.

Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962 del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare, in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di intervento operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nella zona A.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

  1. sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
  2. sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
  3. sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 aprile 2003 n° 400-94695 con la quale la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con la suddetta deliberazione, predisponendo un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.

Visto che il Comune di Torino è stato inserito in zona 1 dalla predetta deliberazione insieme con i comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco, Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo, Volpiano.

Viste le modifiche apportate al "Piano d'Azione" dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 1329-267005 del 17 ottobre 2003 relative agli orari del blocco dei veicoli non ecologici usati per il trasporto merci.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 711-362541 del 2 dicembre 2004 e n. 845-469399 del 14 dicembre 2004 con le quali si approvavano alcune modifiche e integrazioni al Piano d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.

Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta il giorno martedì 28/12/2004, presso la sala giunta della Provincia di Torino, con cui si è stabilita la possibilità, per ogni singolo comune, di regolare le limitazioni in relazione alla disponibilità di trasporto pubblico locale o per consentire di raggiungere i luoghi di attestazione del trasporto pubblico.

Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dal Dipartimento di Torino dell’ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull’area metropolitana torinese presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Sul territorio della Città di Torino nel periodo dal 13 gennaio 2005 al 28 aprile 2005 nelle giornate di giovedì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.

1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI.

Dal 13 gennaio 2005 al 28 aprile 2005 nelle giornate di giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 è interdetta la circolazione di tutti i veicoli non ecologici.
Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose le limitazioni alla circolazione si applicano con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00.
Per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica le limitazioni alla circolazione si applicano con le medesime modalità ma con orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):

  1. veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
  2. veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
  3. veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
  4. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
  5. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
  6. motocicli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive.

2) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE.

Nei giovedì con data dispari, meglio elencati nel seguente prospetto,

Gennaio Febbraio Marzo Aprile
13/01/2005 03/02/2005 03/03/2005 07/04/2005
27/01/2005 17/02/2005 17/03/2005 21/04/2005
    31/03/2005  

è vietata la circolazione dinamica dalle ore 8,30 alle ore 18,00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (circolano pertanto le targhe dispari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.


Nei giovedì con data pari, meglio elencati nel seguente prospetto,

Gennaio Febbraio Marzo Aprile
20/01/2005 10/02/2005 10/03/2005 14/04/2005
  24/02/2005 24/03/2005 28/04/2005

è vietata la circolazione dinamica dalle ore 8,30 alle ore 18,00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (circolano pertanto le targhe pari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;


3) Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

  1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
  2. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio “Park & Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
  3. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) – via Stampini – strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
  4. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè – corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania – corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
  5. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
  6. tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine con Moncalieri fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine con San Mauro Torinese;
  7. corso Regina Margherita fino a corso Sacco e Vanzetti, corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
  8. strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.

4) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli:

  1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
  2. veicoli funzionanti con alimentazione a metano e a gpl;
  3. veicoli dotati di dispositivo F.A.P. (filtro anti-particolato, vedi allegato A)
  4. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
  5. motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;
  6. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale di G.T.T.. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
  7. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
  8. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
  9. Veicoli con targa estera.

5) ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

  1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
  2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
  3. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
  4. veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
  5. veicoli utilizzati da imprese per:
    - interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
    - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
    - il trasporto di medicinali;
    con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l’orario dell’intervento o del trasporto.
  6. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
  7. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
  8. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
  9. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
  10. veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto di Enti Pubblici, Enti di Diritto Pubblico, Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Torino 2006 o di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione;
  11. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
  12. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  13. veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
  14. veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti del Dipartimento Trasporti Terrestri [ex Motorizzazione Civile] o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
  15. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri.
  16. Veicoli ecologici esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne:

  17. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli di farmacisti; veicoli di magistrati;
  18. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
  19. agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa. Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio, informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
  20. veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
  21. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi nell'orario di blocco;
  22. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
  23. veicoli del servizio car sharing;
  24. veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling);
  25. veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida;
  26. veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
  27. veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili;
  28. veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 3 (conformi alla Direttive 98/69/CE, 99/69/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE) o immatricolati dopo l’1/01/2001;
  1. veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l’1/01/2001.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento di limitazione della circolazione potrà essere sospeso temporaneamente nel caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 10 gennaio 2005

Il Sindaco


Allegato A

VEICOLI DOTATI DI DISPOSITIVO F.A.P.
Sigle di omologazione relative ad alcuni veicoli dotati di filtro anti particolato (FAP):

2H9HZA, 2K9HZA, 2J9HZA, 3A9HZC, 3ARHSB, 3C9HZC, 3CRHSB, 3H9HZC, 3HRHSB, 3E9HZC, 3ERHSB, 3ARHRH, 3CRHRH, 3HRHRH, 3ERHRH, 3ERHSB/N4, 3E9HZC/N4, 6D9HZC, 6DRHRH, 6E9HZC, 6ERHRH, 6DRHRE, 6ERHRE, 8B4HXF, 8C4HXF, 8E4HXF, 8F4HXF, 9D4HXB, 9D4HXE, 9D4HXG, EBRHTB, EBRHME, EB4HWB, EB4HWG, EBRHTB/N5, EB4HWB/N5, EB4HWG/N5, CH9HZC, DC4HXB, DC4HXE, DC4HXG, DE4HXB, DE4HSE, DCRHSB, DCRHSE, DE4HXG, DERHSB, DERHSE, EA4HWB, EARHME, EARHTB, EB4HWG, EB4HWB/N5, LA9HZC, LC9HZC, LARHRH, LCRHRH, OEZFA07EST02, OEZFA07EST02B, OEZFA07EST02C, OEZFA07EST02D, OEZFA07EST02E, OEZFA07EST02F, OEZFA07EST02G, OEZFA07EST02H, OEZFA07EST02L, OEZFA07EST02M, OEZFA07EST02N, OEZFA07EST02P, OEZFA07EST02NH, OEZFA07EST06, OEZFA07EST06B, OEZFA07EST06C, OEZFA07EST06D, OEZFA07EST07, OEZFA07EST07B, OEZFA07EST07C, OEZFA07EST07D, RC9HZC, RE9XZC, RCRHRH, RERHRH, RC4HXE, RE4HXE, RCRHLH, RERHLH.


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