ORDINANZA N. 5263

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 680

LOCALITÀ corso Sebastopoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 09

Del 24.12.2004

GI/VARIE04/sebastopoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza - Lingotto Comparto Quartiere 1;

Vista l'ordinanza n. 2 prot. n. 2 del 2 gennaio 1962, con la quale veniva istituito sulla carreggiata nord di corso Sebastopoli, nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Zino Zini, il divieto di sosta agli autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati e l'ordinanza n. 1332/551 del 10 ottobre 1966 con la quale il divieto di sosta veniva esteso su ambo i lati della carreggiata laterale SUD

Vista l'ordinanza n. 292 del 24 settembre 1971, con la quale veniva esteso il divieto di sosta agli autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati su ambo i lati del corso Sebastopoli, nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Zino Zini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Sebastopoli

  1. l'istituzione della sosta nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Zino Zini:
  2. nella carreggiata NORD, sui lati NORD e SUD con disposizione "a pettine";

    nella carreggiata SUD, sul lato NORD con disposizione "a spina" e "a pettine" sul lato SUD;

    2) la revoca delle ordinanze n. 2 prot. n. 2 del 2 gennaio 1962, n. 1332/551 del 10 ottobre 1966 n.292 del 24 settembre 1971;

  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)