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ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n.

LOCALITA' Via VENTIMIGLIA

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del

SB/VARIE04/ventimiglia

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n 2908 prot. n. 611 del 24.8.2001 con la quale è stata disposta la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la segnalazione trasmessa dalla Circoscrizione 9 Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ventimiglia

 

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati

mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

a) sulla semicarreggiata est rispettivamente

- a m 20 circa e a m 35 circa a partire dal f.m. sud di via Garzigliana in direzione sud;

- immediatamente a sud e a m 15 circa a partire dal f.f. sud di via Vinovo in direzione sud;

b) sulla semicarreggiata ovest rispettivamente

- a m 35 circa e a m 50 circa a partire dal f.m. nord di via Garzigliana in direzione nord;

- a m 19 circa e a m 34 circa a partire dal f.f. nord di via Vinovo in direzione nord;

2) la revoca dell'ordinanza n. 2908 prot. n. 611 del 24.8.2001, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)