IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni,
per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all’art. 7 prevede
che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure
da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito
le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite
dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il
quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici,
nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla
protezione della vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all’art. 3 affida
alla Provincia, nell’ambito della definizione dei piani d’azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli
interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico
e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto
2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal
DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la “valutazione
della qualità dell’aria ambiente” prevista dall’art.
5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha
provveduto ad aggiornare l’assegnazione dei Comuni piemontesi alle
Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione
dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n 711-362541 del 2 dicembre
2004 con la quale si approvavano alcune modifiche al Piano d’Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata
dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito
dal Dipartimento di Torino dell’ARPA, sul territorio della provincia
di Torino ed in particolare sull’area metropolitana torinese presenta
particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui
concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori
limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto
Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n 845-469399 del 14 dicembre
2004 con la quale si approvano ulteriori integrazioni al piano d’Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per
la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico
e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così
come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire
gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al
minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
di limitare la circolazione veicolare dalle ore 7,30 alle ore
19,00 nelle giornate di lunedì 20 e martedì
21 dicembre 2004 con le modalità specificate ai seguenti
punti 1 e 2 e sul territorio indicato al seguente punto 3. Per i veicoli
utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto
cose le limitazioni alla circolazione si applicano con le medesime
modalità ma in orario ridotto dalle 7,30 alle 10,30 e dalle
13,00 alle 19,00. Per i veicoli usati per attività
commerciale su area pubblica le limitazioni alla circolazione si
applicano con le medesime modalità ma con orario dalle 9,00
alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI
- è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi
uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive
(come annotato sulla carta di circolazione):
- veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina)
di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli
immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo
omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati
dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva
94/12/CE e successive);
- veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina)
di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli
immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa
massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CE e successive;
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa
massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CE e successive;
- motocicli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE
e successive.
2) CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE - è consentita
per i veicoli ecologici la circolazione a targhe alterne:
- nella giornata di lunedì 20 dicembre 2004 ai soli veicoli la
cui ultima cifra della targa è pari, compreso lo zero;
- nella giornata di martedì 21 dicembre 2004 ai soli veicoli la
cui ultima cifra della targa è dispari.
3) Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento
è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti
strade:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio
“Park & Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli
della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto
confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto confine /
Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi
- corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina
Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto Cirene /
Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza
(tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande
Torino Altessano) – via Stampini – strada Aeroporto - corso Grosseto
da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli
autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè – corso
Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania – corso Romania -
strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto
confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità
d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il
ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei
corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine con Moncalieri fino
a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine
con San Mauro Torinese;
- corso Regina Margherita fino a corso Sacco e Vanzetti, corso Sacco e Vanzetti
da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada
Antica di Collegno a corso Francia;
- strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia
e lungostura Lazio.
4) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI - in deroga alle
limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati
e non eco-diesel, i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli a metano e a Gpl;
- veicoli dotati di dispositivo F.A.P. (filtro anti-particolato, vedi allegato
A)
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco,
dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e
autoveicoli ad uso speciale di G.T.T.. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio
di noleggio con o senza conducente;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali,
dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di
servizio pubblico;
- Veicoli con targa estera.
5) ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni dei
punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel,
i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti
affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata
dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto
di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie
per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della
persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario
essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori,
ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio
e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od
esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o
prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta
a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente
dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui
l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone
che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
- veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con
appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express
e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli
utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio
in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio
con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
- veicoli utilizzati da imprese per:
- interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
- il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
- il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività
dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso
e l’orario dell’intervento o del trasporto.
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario
di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla
certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale
da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti
o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la
loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda
o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e
veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale
e ritorno);
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per
la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti
iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata
per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n°
285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs
285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto
di Enti Pubblici, Enti di Diritto Pubblico, Comitato Organizzatore dei XX
Giochi Olimpici Torino 2006 o di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti
marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero;
- veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono
state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di
suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla
revisione obbligatoria (con documenti dell’Ufficio della Motorizzazione
Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60
del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte
al calendario ASI.
Veicoli ecologici esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione
a targhe alterne:
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo e
con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici
e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del
blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del
Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli di farmacisti;
veicoli di magistrati;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di
iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti
con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta
per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della
C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989.
Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale
e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio,
informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata
documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta
della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso
tra l'albergo e i confini della città;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali
di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; veicoli
utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili
funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento
e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi nell'orario
di blocco;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni
o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà
sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate
dai ministri officianti);
- veicoli del servizio car sharing o a noleggio senza conducente;
- veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per
tutto il tragitto (car-pooling);
- veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione
o esami di guida;
- veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo;
- veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili;
- veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 3 (conformi alla Direttive
98/69/CE, 99/69/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE) o immatricolati dopo
l’1/01/2001;
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva
98/69 CE o immatricolati dopo l’1/01/2001.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere
corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento revoca le ordinanze dell'anno 2003 n. 93, 109,
138 e 139 e potrà essere sospeso temporaneamente nel caso che le
condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione
degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà
ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto
di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68,
sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Torino, 16 dicembre 2004
Il Sindaco
Allegato A
VEICOLI DOTATI DI DISPOSITIVO F.A.P.
Sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato (FAP)
riportate alla voce (D.1) pagina 2 (riquadro alto a destra) del libretto
di circolazione:
2H9HZA, 2K9HZA, 2J9HZA, 3A9HZC, 3ARHSB, 3C9HZC, 3CRHSB, 3H9HZC, 3HRHSB,
3E9HZC, 3ERHSB, 3ARHRH, 3CRHRH, 3HRHRH, 3ERHRH, 3ERHSB/N4, 3E9HZC/N4, 6D9HZC,
6DRHRH, 6E9HZC, 6ERHRH, 6DRHRE, 6ERHRE, 8B4HXF, 8C4HXF, 8E4HXF, 8F4HXF,
9D4HXB, 9D4HXE, 9D4HXG, EBRHTB, EBRHME, EB4HWB, EB4HWG, EBRHTB/N5, EB4HWB/N5,
EB4HWG/N5, CH9HZC, DC4HXB, DC4HXE, DC4HXG, DE4HXB, DE4HSE, DCRHSB, DCRHSE,
DE4HXG, DERHSB, DERHSE, EA4HWB, EARHME, EARHTB, EB4HWG, EB4HWB/N5, LA9HZC,
LC9HZC, LARHRH, LCRHRH, OEZFA07EST02N, OEZFA07EST02NH, OEZFA07EST07C, RC9HZC,
RE9XZC, RCRHRH, RERHRH, RC4HXE, RE4HXE, RCRHLH, RERHLH.