ORDINANZA N. 5025

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3585T

LOCALITÀ corso Marconi

data 02/12/04

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 41460 III 2.1

DC/marconi_impressionisti

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 4769 del 17 novembre 2004 con la quale è stato istituito il divieto di transito veicolare nella carreggiata centrale di corso Marconi, nel tratto compreso tra via Madama Cristina e corso Massimo d'Azeglio in occasione della mostra "Gli impressionisti e la neve";

Vista la richiesta di rettifica pervenuta dal Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Servizi e Semafori Comando, che, a seguito delle verifiche effettuate nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 novembre 2004, ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche all'ordinanza n. 4769 del 17 novembre 2004;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Marconi, tratto compreso tra via Ormea e corso Massimo d'Azeglio

dal 4 dicembre 2004 all'1 maggio 2005, esclusi i giorni 24, 25 e 31 dicembre 2004, nei giorni prefestivi dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)