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ORDINANZA N. 4306

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 555

LOCALITÀ Via Roma, piazza Carlo Felice

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 15.10.2004

LB/VARIE04/roma

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista l'ordinanza n. 2189 prot. n. 470 del 14.10.1998 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente con sosta consentita ai veicoli del Consolato Generale di Francia sul lato SUD della carreggiata perimetrale NORD di piazza Carlo Felice (lato Giardini Sambuy), immediatamente ad OVEST di via Roma, per n. 4 posti auto;

Considerato che gli uffici del Consolato Generale di Francia sono ubicati in via Roma e che, l'attuale dislocazione dei posti auto riservati ai veicoli a disposizione del Consolato in piazza Carlo Felice non consente di assicurare la sorveglianza per motivi di pubblica sicurezza da parte degli Uffici;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in via Roma

B) in piazza Carlo Felice

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD della carreggiata perimetrale NORD (lato Giardini Sambuy), immediatamente ad OVEST di via Roma, per n. 4 posti auto con disposizione "a spina", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 3930 prot. n. 676 del 6.12.200 e successiva ordinanza integrativa n. 388 prot. n. 82 del 7.02.2001;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2189 prot. n. 470 del 14.10.2004, meglio specificata in premessa;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)