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ORDINANZA N. 4184

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 526

LOCALITÀ viale Dogali

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 7/10/04

GI/VARIE04/viale Dogali

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Atteso che il Settore Verde Pubblico Gestione recentemente ha provveduto a ristrutturare le banchine alberate EST ed OVEST esistenti su viale Dogali, per cui si procede a disciplinare la sosta sulle stesse;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in viale Dogali

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita sulla banchina alberata OVEST, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a spina" ¸ a partire dal f. passo carrabile SUD contrassegnato dal n.c. 4 e procedendo verso SUD fino a m 10.00 circa a NORD del f. banchina NORD di piazza Muzio Scevola;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita sulla banchina alberata EST, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a spina", a partire dal punto individuato a m 22.00 circa a NORD del filo banchina NORD di piazza Muzio Scevola e, procedendo verso NORD, per un tratto di m 101.00 circa;
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata; a partire dal punto individuato a m 140.00 circa a NORD del f. banchina NORD di piazza Muzio Scevola e, procedendo verso NORD, sino all'intersezione con corso Sicilia;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e, che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)