ORDINANZA N. 3992

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2849T

LOCALITÀ Corso Regina Margherita, Strada Comunale Santa Margherita

data 23.9.04

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n. III 2.1

lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/reg

   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata da Divisione Servizi Culturali - Settore Eventi Culturali - Ufficio Cinema, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa a riprese cinematografiche del film "Torino nera";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. dalle ore 20,00 del 24 settembre 2004 alle ore 6,00 del 25 settembre 2004 - dalle ore 20,00 del 25 settembre 2004 alle ore 6,00 del 26 settembre 2004 - dalle ore 20 del 26 settembre 2004 alle ore 6,00 del 27 settembre 2004
  2. in Corso Regina Margherita controviale Sud, tratto: Via Buniva - Via Guastalla;

  3. dalle ore 20,00 del 26 settembre 2004 alle ore 6,00 del 27 settembre 2004 - dalle ore 20,00 del 27 settembre 2004 alle ore 6,00 del 28 settembre 2004;

in Strada Comunale Santa Margherita, tratto: Corso Lanza - Piazzale di Villa Genero;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
  4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)