ORDINANZA N. 3284

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 438

LOCALITÀ Via Catania

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

Del 19.07.2004

LB/VARIE04/catania

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2708 prot. n. 555 del 3/8/01 con la quale, tra l'altro, in via Catania veniva istituito al punto 1) il divieto di fermata sul lato Nord della banchina centrale, nel tratto compreso tra corso Verona e via Buscalioni e al punto 2) il consenso al transito sulla suddetta banchina, per i veicoli in manovra di entrata/uscita dai passi carrabili;

Vista la richiesta del Settore Suolo Pubblico N.O.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Catania

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata NORD a partire da m 35.00 circa ad EST del f.f. EST di corso Verona e procedendo verso EST per un tratto di m 40.00 circa;
  2. la revoca dei punti 1) e 2) dell'ordinanza n. 2708 del 3/8/01, meglio specificati in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)