Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.a., per effettuare lavori di modifica impianto tranviario in corso Vittorio Emanuele II all'intersezione con via Accademia Albertina;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
2^FASE dal 22.07.04 al 13.08.04
in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata centrale, tratto: via San Massimo - via San Francesco da Paola
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Est verso Ovest;
in corso Vittorio Emanuele II
l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Nord del corso da Est verso Ovest all'intersezione con le vie Madama Cristina/Accademia Albertina;
in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Sud, tratto: via P. Tommaso - corso Massimo D'Azeglio
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
in via Madama Cristina
l'obbligo di svolta a destra sulla carreggiata laterale Sud, o a sinistra sulla carreggiata centrale di corso Vittorio Emanuele II, per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord;
3^FASE dal 17.08.04 al 5.09.04
1) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord, tratto: via San Massimo - via Accademia Albertina e via Accademia Albertina - via San Francesco da Paola
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti, con la possibilità a quest'ultimi di transitare con il doppio senso di circolazione veicolare;
2) in via Accademia Albertina, per un tratto di m 10 circa a Nord di corso Vittorio Emanuele II
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
3) in corso Vittorio Emanuele II
l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono il corso da Est verso Ovest all'intersezione con via Madama Cristina;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.