ORDINANZA N. 3117

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI

Prot. n. 5 /P LOCALITÀ: Tutte

Del 07.07.2004 CIRCOSCRIZIONE : Tutte


OGGETTO: Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003 - Modifiche in materia di permessi di circolazione rilasciati ai medici ed appaltatori di emittenti radio televisive.

IL DIRIGENTE

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06), la Civica Amministrazione approvava, fra l'altro, l'attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) è stata riordinata la disciplina generale della ZTL Centrale e dei permessi di circolazione, provvedimento attuato con l'Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003.

Quest'ultima, in particolare, prevede che ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale aventi in cura almeno 30 pazienti in ZTL possa essere rilasciato il permesso di circolazione di tipo Rosso.

Tuttavia nel corso dei primi mesi di applicazione, tale nuova disposizione ha evidenziato alcune criticità; infatti alcune tipologie di medici (ad es. quelli "fiscali"), pur non rientrando formalmente nella fattispecie sopra descritta, necessitano di accedere in ZTL Centrale per effettuare visite a domicilio ecc.

In particolare, si ritiene opportuno sostituire, con riferimento al rilascio dei permessi di tipo Rosso di cui all'Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003, la dicitura "Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale aventi in cura almeno 30 pazienti in ZTL", con la dicitura "Medici di base (Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta) ed i medici fiscali; in entrambi i casi, i medici devono essere iscritti all'Ordine professionale della Provincia di Torino ".

L'Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003 consente il rilascio del permesso Argento (Vie riservate), fra gli altri, alle testate periodiche ed emittenti radio-televisive per attività di cronaca cittadina; peraltro, si è riscontrato che, per quanto riguarda le emittenti televisive, l'attività di ripresa viene sovente affidata ad appaltatori esterni o concessionari.

Questi ultimi, pur non rientrando formalmente nella categoria di soggetti che possono ottenere il permesso Argento evidenziano le medesime esigenze delle emittenti radio-televisive per attività di cronaca cittadina.

Pertanto, si ritiene opportuno aggiungere, con riferimento al rilascio dei permessi di tipo Argento di cui all'Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003, accanto alla dicitura " testate periodiche ed emittenti' radio-televisive per attività di cronaca cittadina", la dicitura "e loro appaltatori e/o concessionari svolgenti attività analoga e dotati delle attrezzature necessarie".

Visto l'art. 107, comma 5° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267;


Segue ordinanza n. 3117

Visti altresì gli Arti 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

ORDINA

 

1.       Di modificare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'Ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003 di disciplina dei permessi di circolazione:

         sostituendo, con riferimento al rilascio dei permessi di tipo Rosso, la dicitura "Medici
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale aventi in cura almeno 30 pazienti in
ZTL", con la dicitura "Medici di base (Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta)
ed i medici fiscali; in entrambi i casi, i medici devono essere iscritti all'Ordine
professionale della Provincia di Torino"

         aggiungendo, con riferimento al rilascio dei permessi di tipo Argento, accanto alla
dicitura "testate periodiche ed emittenti radio-televisive per attività di cronaca cittadina",
la dicitura "e loro appaltatori e/o concessionari svolgenti attività analoga e dotati delle
attrezzature necessari e"

2. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni, è ammesso il ricorso al TAR Piemonte da parte di chiunque vi abbia interesse.

f.to IL DIRIGENTE COORDINATORE MOBILITA'