ORDINANZA N.3051

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr.2119 T

LOCALITÀ : strada Bramafame

data 1 7 2004

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n.

AS/bramafameconferma

   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 2697 del 10.06.2004, con la quale è stato istituito, per un periodo sperimentale di sei mesi, il divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate nel tratto di strada Bramafame compreso tra strada Lanzo ed il sottopasso di strada dell'Aeroporto (tratto comunalizzato);

Tenuto conto che detto provvedimento è stato notificato alle ditte che hanno sede nel tratto privato di strada Bramafame con lettera di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale si è stabilito il termine di 15 giorni, ormai decorsi, per la presentazione di eventuali osservazioni;

Ribadito che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 (mecc. n. 2004 4529/033) era stato definito un accordo tra le ditte operanti nel tratto privato di strada Bramafame, che ha portato alla realizzazione di un percorso alternativo sfociante su via Fermi;

Ribadito inoltre che le limitazioni di transito nel tratto comunale di strada Bramafame, di cui alla predetta ordinanza, sono motivate dal grave disagio arrecato alla popolazione ivi residente dai mezzi pesanti che vi transitano, per rumore, polveri, vibrazioni, sicurezza della circolazione;

Viste le osservazioni pervenute in merito al provvedimento di cui sopra, unitamente dalle ditte Sintexcal spa, Betonrossi spa e Bresciani srl, nonché, in modo autonomo, dalla stessa ditta Sintexcal spa, e ritenuto di dover esaminare dette osservazioni;

Considerato che l'esame delle osservazioni di cui sopra ha portato alle seguenti conclusioni:

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di interesse pubblico, di confermare l'ordinanza n. 2697 del 10.06.2004;

ORDINA

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)