ORDINANZA N. 2823

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1941T

LOCALITÀ San Carlo, ecc.

data 16/06/2004

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 20708 III 2.1

DC/san carlo_san giovanni

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 870/04

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali, Direzione Sport e Tempo Libero, Settore Tempo Libero, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione della festività di San Giovanni, Patrono della Città;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in:

  1. piazza San Carlo, settore EST

      1. dalle ore 7.00 del 18/06/2004 alle ore 24.00 del 20/06/2004
      2. dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 22/06/2004
      3. dalle ore 13.30 del 23/06/2004 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
      4. dalle ore .00 alle ore 24.00 del 25/06/2004
  1. piazza San Carlo, settore OVEST

      1. dalle ore 17.00 del 19/06/2004 alle ore 2.00 del 20/06/2004
      2. dalle ore 20.00 del 20/06/2004 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
      3. dalle ore 19.30 alle ore 24.00 del 22/06/2004
      4. dalle ore 17.00 del 23/06/2004 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
  1. piazza San Carlo, tutta

      1. dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 20/06/2004
      2. dalle ore 20.00 del 22/06/2004 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
      3. dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 23/06/2004
  1. piazza Castello, settore NORD, fronte Prefettura, ad esclusione dei posti auto riservati ai disabili, alla Polizia di Stato e a particolari categorie di utenze;
  1. viale I° Maggio;
  1. in:

  1. via Lagrange;

  1. in:
  1. via Po;
  1. piazza San Giovanni, settore OVEST, area parcheggio fronte Palazzo LL.PP.;
  1. piazza Vittorio Veneto, tutta;
  1. sul ponte Vittorio Emanuele I;
  1. via Giardino, nel tratto compreso tra corso Lanza e corso Moncalieri;
  1. in:

sono esclusi dai predetti provvedimenti e possono inoltre transitare e sostare nei luoghi normalmente vietati alla circolazione (parchi, aree pedonali, ZTL, vie riservate ai mezzi pubblici, ecc.,) i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica ed i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato dagli organizzatori delle manifestazioni per i festeggiamenti di San Giovanni, purché i servizi per cui essi sono impiegati, siano congrui con le esigenze di specie;

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)