ORDINANZA N. 2779

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1903T

LOCALITÀ : PIAZZALE CHIRIBIRI, ECC..

data 15.06.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n. 20392 del 7.06.2004 III 2.2

Vs/12/steccato04/chiribiri

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Fondazione Mario Merz (O.N.L.U.S.);

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in piazzale Chiribiri, via Cumiana, tratto: via Limone - via San Bernardino

per un tot. di mq. 416,30

dal 28 giugno 2004 e sino al 25 dicembre 2004

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, ART. 30 DEL d.p.r. 16.12.1992, N. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
  6. sia realizzata una passerella pedonale di m.1 e sia garantita una sezione libera di carreggiata non inferiore a m. 5,00;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)