ORDINANZA N. 2407

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n 347

LOCALITĄ via AVOGADRO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 26.05.2004

SB/VARIE04/avogadro

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista l'ordinanza n. 2285 del 23.10.1998 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00, escluso il sabato e i giorni festivi, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Finlandia, mniti di evidenti segni di riconoscimento, sul lato nord della via, immediatamente ad est del n.c. 10 per n. 1 posto auto con disposizione "in fila";

Vista la richiesta del Consolato Generale Onorario di Finlandia per il Piemonte e la Val d'Aosta con la quale viene comunicato il trasferimento della sede del Consolato da via San Quintino n. 10 a corso Vittorio Emanuele II, n. 92;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Avogadro

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Finlandia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della via, per un posto auto, a partire da m. 15.00 circa a nord dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, in direzione nord, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2285 del 23.10.1998, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)