Prot. n. 4 del 18/05/2004 Ordinanza n. 2271

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI

OGGETTO : Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli pesanti.

IL DIRIGENTE

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06), la Civica Amministrazione approvava, fra l'altro, l'attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato.

L'Ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001, in considerazione della massa di alcuni veicoli che potrebbe cagionare pericolo di danno a persone o cose, o grave intralcio alla circolazione veicolare, ha vietato la circolazione dalle ore 00 alle ore 24:

Tale ordinanza, che riguarda solo i veicoli superiori ad un certo peso (11,5 tonnellate in Zona A o 8 tonnellate in Zona B) prevede peraltro la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga alle succitate limitazioni alla circolazione a condizione che tali veicoli non arrechino intralcio alla circolazione veicolare.

L'autorizzazione che consente in certi casi anche l'accesso alla ZTL Centrale, deve altresì tenere conto delle novità recentemente introdotte dall'Amministrazione comunale in materia di controllo elettronico della circolazione in ZTL.

A tal proposito, si evidenzia come con provvedimento del 23 aprile 2003 (Mecc. 03 03009/006), la Giunta comunale abbia istituito un nuovo sistema di controllo degli accessi alla ZTL Centrale ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, Legge 127/97, munito di porte elettroniche in grado di fotografare le targhe dei veicoli in transito nonché di appositi sistemi in grado di riconoscere i dispositivi elettronici di bordo (telepass)

Inoltre, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) e s.m.i di riordino della disciplina generale della ZTL Centrale, sono state emanate l'ordinanza dirigenziale n 4693 del 25 novembre 2003 e l'Ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004
In tale ultimo provvedimento sono indicati i veicoli esenti, ossia quei veicoli particolari; (quali quelli di servizio alla polizia, mezzi di soccorso e di trasporto pubblico, ecc.) che evidenziano chiari segni di riconoscimento all'esterno (ad es. per la dicitura dell'ente riportata sulla carrozzeria o per la particolare conformazione del veicolo stesso), per cui non è necessaria la richiesta del permesso di circolazione; la gestione dei veicoli esenti è sta affidata al GTT con la suddetta deliberazione del 2'3 aprile 2003 (Mecc. 03 03009/006).

In particolare, ai sensi del combinato disposto delle ordinanze dirigenziali n 523 del 12 febbraio 2004 e n 4367 del 24 dicembre 2001, possono circolare (anche) in ZTL Centrale i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale; gli interessati, contestualmente all'istanza, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso in ZTL..

Ferma restando la necessità di rilasciare una formale autorizzazione ai sensi delle predette ordinanze, si ritiene peraltro opportuno l'emissione di un permesso di circolazione solo per quei veicoli (autoarticolati, trattori stradali trainanti, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali con massa superiore a 11,5 o 8 tonnellate) che evidenziano le sottoindicate caratteristiche :

Tale permesso denominato "VEICOLI PESANTI", della durata annuale, consentirà al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà (singole o cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate e comprovate dal richiedente:

  1. transito nella zona A di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle aree medesime, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositì;
  2. transito nella zona B dì cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 dei 24 dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle aree medesime, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divietì di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti dì lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
  3. transito nella ZTL Centrale Ordinaria con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTL medesima, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante 1,orariO di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei 1uoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
  4. transito nella ZTL Vie riservate con sosta consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione laddove non si crei intràfcio alla circolazione del mezzo pubblico ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
  5. transito nella ZTL Corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno della ZTL Centrale, con possibilità di fermata ove strettamente necessario all'espletamento dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione;
  6. transito nella ZTL Pedonale ed in altre aree pedonali fuori dalla ZTL Centrale con sosta nelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione e con possibilità di effettuare il carico scarico merci durante l'orario consentito negli appositi stalli;
  7. transito nella ZTL Valentino con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTL medesima. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli appositi stalli;

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, riporterà la/le singola/e facoltà autorizzata/e e la relativa data di scadenza; sarà compito della Civica Amministrazione gestire le targhe dei veicoli autorizzati, ai fini del controllo elettronico della ZTL Centrale.

Per tutti gli autoarticolati, trattori stradali trainanti, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali con massa superiore a 11,5 tonnellate (Zona A) o 8 tonnellate (Zona B) e che non evidenziano altresì le suddette caratteristiche o esigenze, viene rilasciata dalla Civica Amministrazione un'autorizzazione temporanea, valida da un giorno a sei mesi, nella quale è indicato il percorso che il veicolo autorizzato è tenuto a percorrere sarà compito del GTT Spa gestire le targhe dei veicoli autorizzati, ai fini del controllo elettronico della ZTL Centrale

Visto l'art. 107, comma 5' del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267

Visti altresì gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

ORDINA

  1. Di istituire, ai sensi del combinato disposto delle ordinanze dirigenziali n 523 del 12 febbraio 2004 e n 4367 del 24 dicembre 2001, il permesso di circolazione denominato "VEICOLI PESANTI' che consentirà al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà (singole o cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate e comprovate dal richiedente:
    1. transito nella zona A di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle aree medesime, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi,
    2. transito nella zona B di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 dei 24 dicembre 2001, consosta consentita sul sedime stradale nelle aree medesime, s~jnprechè si ottemperi alpagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei pàrcheggi a pagamento. Lasosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senzarimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt.157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti dilavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
    3. transito nella ZTL Centrale Ordinaria con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTLmedesima, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario difunzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ovevigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigonoi divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada,fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durantel'orario consentito negli stalli appositi;
    4. transito nella ZTL Vie riservate con sosta consentita per il tempo strettamente necessarioall'espietamento dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione laddove non si creiintralcio alla circolazione del mezzo pubblico ed il carico scarico merci durante l'orarioconsentito negli stalli appositi;
    5. transito nella ZTL Corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno della ZTL Centrale,con possibilità di fermata ove strettamente necessario all'espletamento dell'attività per cuisi è chiesta l'autorizzazione;
    6. transito nella ZTL Pedonale ed in altre aree pedonali fuori dalla ZTL Centrale con sostanelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività per cui siè chiesta l'autorizzazione e con possibilità di effettuare il carico scarico merci durantel'orario consentito negli appositi stalli;
    7. transito nella ZTL Valentino con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTL medesima.La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con osenza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagliartt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti dilavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli appositi stalli;

    Tale permesso, della durata annuale, da esporre ben visibile sul parabrezza, riporterà lalle singola/e facoltà autorizzata/e e la relativa data di scadenza e sarà rilasciato avuto riguardo a: Continuità delle esigenze di circolazione sottese alle richiesta di autorizzazione in oggetto Caratteristiche tipologiche e massa del veicolo da autorizzare che consentono per lo stesso il transito in modo reiterato in area centrale senza cagionare intralcio alla circolazione veicolare e/o pericolo di danno a persone o cose. Non necessarietà di definire per il veicolo da autorizzare un particolare percorso da seguire

    Sarà compito della Civica Amministrazione gestire le targhe dei veicoli autorizzati, ai fini del controllo elettronico della ZTL Centrale

  2. Di stabilire, per tutti gli autoarticolati, trattori stradali trainanti, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali con massa superiore a 11, 5 tonnellate (Zona A) o 8 tonnellate (Zona B) di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001 e che non evidenziano altresì le caratteristiche o esigenze riportate al punto 1, il rilascio da parte della Civica Amministrazione di un'autorizzazione temporanea, valida da un giorno a sei mesi, nella quale è indicato il percorso che il veicolo autorizzato è tenuto a percorrere; sarà compito deL GTT Spa gestire le targhe dei veicoli autorizzatí, ai fini dei controllo elettronico della ZTL Centrale.

  3. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e la sua efficacia decorre dal primo giorno di pubblicazione;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Torino, 18.05.2004
Il Dirigente


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