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ORDINANZA N. 2160

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 329

LOCALITÀ Via Randaccio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 12/05/04

LB/VARIE04/randaccio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione di un gruppo di alunni della Scuola Elementare "Franchetti" di via Randaccio che evidenzia la situazione di pericolo derivante dalla velocità sostenuta delle auto che transitano nel tratto via antistante la scuola;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Randaccio

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto: via Coppino - via Bongiovanni;
  2. la posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

  1. m 6.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 60,
  2. a m 15.00 circa a NORD del n.c. 50;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

  1. a m 11.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Coppino,
  2. a m 27.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Bongiovanni;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)