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ORDINANZA N. 2152

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 321

LOCALITÀ - Via CESANA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 12/05/04

SB/VARIE04/cesana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che i veicoli in sosta a ridosso del limite degli accessi carrai dei nn.cc. 1/A e 5/A potrebbero creare pericolo a causa della limitata visibilità durante la manovra di entrata/uscita;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cesana

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere (n. 4) per ciascun passo carrabile, e precisamente:

    1. sul lato est della via, per un tratto di m 3 rispettivamente a nord e a sud del n.c. 1/A, con disposizione "a spina";
    2. sul lato est della via, per un tratto di m 3 rispettivamente a nord e a sud del n.c. 5/A, con disposizione "a spina";

2)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)