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ORDINANZA N. 2148

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 317

LOCALITÀ Piazza Falchera

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 12/05/04

LB/VARIE04/falchera

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 1999, n. meccanografico 9903265/52, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Programma di riqualificazione 100piazze per Torino";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2000, n. meccanografico 200009534/33, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Riqualificazione ambientale di piazza Falchera - Approvazione progetto esecutivo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Falchera
(compreso il sagrato della Chiesa S. Pio X ed esclusa l'area adibita a mercato)

  1. l'istituzione dell'Area Pedonale;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
  5. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  6. ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, il transito e la fermata;
  7. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
  8. per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)