ORDINANZA N. 2019

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1354 T III.2.2

LOCALITĄ: viale Bistolfi ecc..

del 5.05.04

CIRCOSCRIZIONE N. 2-3

 

FB18\patrizia/gara roller marathon

OGGETTO: Gara competitiva - "VII International Torino Roller Marathon" del 9 maggio 2004.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Comitato Organizzatore Roller Marathon per lo svolgimento della manifestazione agonistica denominata " VII International Torino Roller Marathon";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9 maggio 2004

A) in:

percorso per adulti:

viale Bistolfi; viale Burdin; corso Piaggia; corso Rosselli, tratto: corso Trapani - piazza Marmolada; piazza Marmolada; corso Racconigi, tratto: piazza Marmolada - largo Tirreno; largo Tirreno; via Tirreno, tratto: largo Tirreno - via Gorizia; via Gorizia, tratto: via Tirreno - corso Sebastopoli; corso Sebastopoli, tratto: via Gorizia - via G. Reni; via G. Reni, tratto: corso Sebastopoli - via Veglia; via S. M. Mazzarello; via De Sanctis, tratto: via Monginevro - via Chambery; via Chambery, tratto: via De Sanctis - corso Brunelleschi; corso Brunelleschi; corso D'Albertis;

percorso per bambini:

viale Bistolfi; viale Burdin; corso Piaggia; corso Trapani carreggiata laterale Ovest, tratto: viale Bistolfi - corso Lione; corso Lione; corso Brunelleschi, tratto: corso Lione - viale Bistolfi;

B) in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte

della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)