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ORDINANZA N. 1851

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 275

LOCALITÀ via Gessi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 27/04

GI/VARIE04/Gessi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 2^ S. Rita - Mirafiori Nord;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Gessi

  1. l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli, sul lato NORD della via, in corrispondenza dello stabile contrassegnato dal n.c. 16;
  2. l'istituzione della sosta nel parcheggio di cui al punto 1) suddetto, con disposizione a "spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sui lati NORD e SUD e con disposizione "in fila" per due posti auto sul lato EST e un posto immediatamente ad EST del varco di entrata OVEST del parcheggio stesso;
  3. l'istituzione del divieto di fermata in prossimità degli accessi all'area parcheggio, a partire da m 5.00 circa ad EST del protendimento ideale di via Frinco per un tratto di m 6.00 circa procedendo verso EST e per un ulteriore tratto di m 6.00 circa a m 27 circa ad EST del protendimento ideale di via Frinco, procedendo verso EST;
  4. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:

-con direzione da NORD verso SUD, nel varco EST del parcheggio di cui al punto 1) suddetto;

5)la revoca del divieto di sosta lungo il lato NORD di via Gessi, nel tratto tra corso Orbassano e largo Tirreno, con sosta consentita sulla banchina verso NORD per circa metà della lunghezza dell'isolato (nella parte OVEST), istituita con ordinanza n. 395 del 31/03/66;

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)