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ORDINANZA N. 1548

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 209

LOCALITÀ Via Maria Ausiliatrice

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 8/04

LB/VARIE04/maria ausiliatrice

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 216/188 prot. n. 642 del 29/05/81 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18 escluso il sabato e giorni festivi lungo il lato Nord di via Maria Ausiliatrice per un tratto di 40 circa a cavallo del n.c. 7;

Vista l'ordinanza n. 2773 prot. n. 573 del 8/08/01 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD, immediatamente ad Ovest del passo carrabile n.c. 7, per un tratto di m 6.00 con disposizione "in fila";

Accertato che le esigenze viabili che hanno determinato il provvedimento di cui all'ordinanza n. 216/188 sono venute a cessare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Maria Ausiliatrice

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 7 e procedendo verso EST per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca delle ordinanze n. 216/188 prot. n. 642 del 29/05/81 e n. 2773 prot. n. 573 del 8/08/01, meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)