ORDINANZA N. 1442

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 943 T

LOCALITÀ: corso Castelfidardo

data 2.04.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

sr24/Ordinanze Varie/Cantieri Pubblici/castelfidardo_traslazione

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 81 prot. n. 78 del 24/01/1991 che istituisce il divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno per disabili rilasciato alle persone motulese o non vedenti in corso Castelfidardo fronte n.c. 11;

Vista l'istanza presentata dal Settore Infrastrutture volta ad ottenere la traslazione di un parcheggio riservato al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2444 per disabili rilasciato alle persone motulese o non vedenti, dalla posizione attuale in corso Castelfidardo fronte n.c. 11 in via Vela;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta in quanto nel corso Castelfidardo sono in itinere i lavori del passante ferroviario;

ORDINA:

dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

in via Vela

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)