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ORDINANZA N. 1273 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n 174 |
LOCALITA' Corso GALILEO FERRARIS |
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
Del 24.03.2004 |
SB/VARIE04/ferraris |
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari,
stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967
n. 804;
Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo
cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei
diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Vista la richiesta del console onorario d'Albania, con
sede in corso Vittorio Emanuele II, 84;
Visto l'esito del sopralluogo del Corpo di Polizia
Municipale, sezione circoscrizionale 1° Centro Crocetta;
Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento
meglio specificato in dispositivo;
in corso Galileo Ferraris
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato d'Albania muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato ovest della carreggiata laterale ovest del corso, a partire da m. 5.00 circa a nord dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, per un posto auto, in direzione nord, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n:
495/1992.
IL
DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch.
Alessandro FARAGGIANA)