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ORDINANZA N. 1273

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n 174

LOCALITA' Corso GALILEO FERRARIS

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 24.03.2004

SB/VARIE04/ferraris

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la richiesta del console onorario d'Albania, con sede in corso Vittorio Emanuele II, 84;

Visto l'esito del sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale, sezione circoscrizionale 1° Centro Crocetta;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

 

ORDINA

in corso Galileo Ferraris

­       l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato d'Albania muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato ovest della carreggiata laterale ovest del corso, a partire da m. 5.00 circa a nord dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, per un posto auto, in direzione nord, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

 

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)