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ORDINANZA N. 1267

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 168

LOCALITÀ c.so Giulio Cesare int. 338 (area parcheggio)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 24/03/04

LB/VARIE04/giulio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3639 del 25/11/2002 con la quale è stato vietato il transito in corso Giulio Cesare interno 338:

nelle due aree a parcheggio individuate nell'ordinanza n. 1175 del 15/4/2002, e cioè la prima a m 100 circa ad Est dell'intersezione con corso Giulio Cesare e la seconda sul lato Est del tronco Est dell'interno medesimo, a m 100 circa a Sud del tronco Nord;

Considerato che occorre ora imporre tale divieto anche ad un tratto della carreggiata laterale Ovest del tronco Est dell'interno 338 di corso Giulio Cesare e accertato che, nel corso dei sopralluoghi, per mero errore materiale, la predetta ordinanza n. 3639 del 25/11/2002, è risultata difforme dal progetto;

Ritenuta pertanto la necessità di revocare il provvedimento suddetto e di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in corso Giulio Cesare interno 338

  1. l'istituzione del divieto di transito:

  1. nell'area a parcheggio situata a m 100 circa ad Est dell'intersezione con corso Giulio Cesare, così come individuata al punto b) della suddetta ordinanza n. 1175 prot. n. 223 del 15/04/02;
  2. nell'area a parcheggio situata sul lato Est del tronco Est dell'interno medesimo, a m 100 circa a SUD del tronco NORD, così come individuata al punto f) della suddetta ordinanza n. 1175 prot. n. 223 del 15/04/02;
  3. nella carreggiata laterale OVEST del tronco EST, così come individuata al punto d) della suddetta ordinanza n. 1175 prot. n. 223 del 15/04/02;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 3639 prot. n. 614 del 25/11/2002, meglio specificata in premessa
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)