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ORDINANZA N. 1114

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 155

LOCALITÀ via Berthollet

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 22/03/04

GI/VARIE04/berthollet

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'ordinanza n. 406 prot. 90 del 22.02.2000, con la quale al punto 3) veniva istituito sul lato SUD di via Berthollet, il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita per effettuare le operazioni di carico e scarico per un tratto di m 15.00 , immediatamente ad EST del protendimento del f.f. EST di piazza Madama Cristina;

Visto il "Programma posteggi bici/ciclomotori 2003/2004", redatto dal Settore Pianificazione e Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Berthollet

  1. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere sul lato SUD della via, a partire da m 20.60 circa ad EST del f.m. EST di via Madama Cristina e, procedendo verso EST per un tratto di m 5.00 circa;
  2. la revoca del punto 3 dell'ordinanza n. 406 prot. 90 del 22.02.2000, meglio specificata in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD della via, a partire da m 25,60 circa ad EST del f.m. EST di via Madama Cristina, e procedendo verso EST per un tratto di m 11.50 circa, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2007 prot. 1835 del 14 dicembre 1995;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)