ORDINANZA N. 1028

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 738 T

LOCALITĄ: piazza della Consolata

data 16.03.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 6894 III 2.1

SC/23/A/manifestazione/consolata

   

Prot. C.O.T.S.P. 599/04

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Parrocchia Greco Ortodossa della Natività di San Giovanni Precursore, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una processione religiosa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9.04.2004

in:

  1. piazza della Consolata
  2. via Maria Adelaide, tratto: piazza della Consolata - via Delle Orfane
  3. via Delle Orfane, tratto: via Maria Adelaide - via Corte d'Appello
  4. via Corte d'Appello, tratto: via delle Orfane - piazza Savoia
  5. piazza Savoia, tratto: via Corte d'Appello - via della Consolata
  6. via della Consolata, tratto: piazza Savoia - piazza della Consolata

 

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)