ORDINANZA N. 922

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

prot. n. 660 T

LOCALITÀ: piazza della Repubblica

data 10 3 2004

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

Am22/morabito/2004/handicap/repubblica

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Atteso che in piazza della Repubblica, nel tratto antistante il n.c. 4, è collocato un ponteggio per cantiere edile e che la presenza di detta struttura rende necessario il transito dei pedoni sulla pedana provvisoria realizzata sulla carreggiata, a ridosso del marciapiede, con la conseguente occupazione di due aree riservate ai veicoli per disabili;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in piazza della Repubblica

a far tempo dalla data del presente provvedimento per tutta la durata della permanenza in opera del ponteggio di cui alle premesse

  1. sulla perimetrale SUD/EST, lato SUD, a m. 1 ad OVEST del f. passo carraio contraddistinto con il n.c. 4
  1. sulla perimetrale SUD/EST, lato SUD, a m. 1 ad EST del f. passo carraio contraddistinto con il n.c. 4

  1. la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R.16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)