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ORDINANZA N. 339

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 43

LOCALITÀ via Galliari

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 29/01/04

GI/VARIE04/galliari

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Torino;

Vista l'ordinanza n. 984 prot. 918 del 7.12.1988, con la quale veniva istituita sul lato SUD di via Galliari, un'area riservata esclusivamente alle operazioni di carico e scarico bagagli per le autovetture dirette e provenienti dall'Hotel Verna, per un tratto di m 10.00 circa a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 2;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Galliari

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati della via, a partire da m 10.00 circa ad EST del f.m. EST di via Nizza e, procedendo verso EST, per un tratto di m 6.00 circa;
  2. la posa di n. 3 paletti dissuasori della sosta del tipo "piramide" sul lato SUD della via, a partire da m 13.00 circa a EST del f.m. EST di via Nizza, con un interasse di m 1.00 circa e a m .50 dalla linea di margine;
  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, a m 16.00 circa ad EST del f.m. EST di via Nizza e, procedendo verso EST, per un tratto di m 5.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 984 prot. 918 del 7.12.1988, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)