ORDINANZA N. 5059

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 801

LOCALITA' Via ROMA

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 29/12/03

SB/VARIE03/roma

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n 3073 del 29.7.2003 con la quale, fra l'altro, alla lettera A) è stato istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso e delle Forza Pubblica, i veicoli dei residenti e degli aventi diritto per l'accesso a posti di sosta privati accessibili unicamente da tale via, i veicoli in servizio pubblico da piazza (taxi) il cui servizio abbia origine e destinazione nella via.

Vista la richiesta del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In Via Roma

  1. l'istituzione il divieto di transito veicolare dalle ore 20.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, eccetto la semicarreggiata est nel tratto da via Monte di Pietà a piazza Castello, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso e delle Forza Pubblica, i veicoli dei residenti e degli aventi diritto per l'accesso a posti di sosta privati accessibili unicamente da tale via, i veicoli in servizio pubblico da piazza (taxi) il cui servizio abbia origine e destinazione nella via.
  2. - E' consentito l'attraversamento della via Roma dalle vie trasversali;

  3. la revoca dell'ordinanza n. 3073 del 29.7.2003, limitatamente alla lettera A), meglio

specificata in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)