ORDINANZA N.5041

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

n.ro progr.3330 T

LOCALITÀ :piazza Carlo Alberto

Data 23.12.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Prot. n. III 2.8

AM22/morabito/2003/consenso/alberto5

   
   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Settore Eventi Culturali, relativa ai lavori di allestimento per lo spettacolo di capodanno 2004

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

A)

dalle ore 12.00 del 31.12.2003 alle ore 12.00 del 1.01.2004

in piazza Carlo Alberto, settore OVEST

B)

a far tempo dalla del presente provvedimento e sino al 3.01.2004

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
  2. sia garantito il transito in sicurezza dei mezzi pubblici;
  3. la sede tranviaria dovrà essere protetta con idoneo transennamento longitudinale o mediante delineatori speciali temporanei, da collocare a non meno di m 1,50 dal regolo tramviario, tali da costituire una delimitazione fisica continua e ben visibile;
  4. in alternativa al punto precedente, il transito dei veicoli tramviari potrà avvenire solo se in assoluta sicurezza per i pedoni, qualora presenti su carreggiata veicolare; pertanto gli organizzatori dovranno predisporre, con proprio personale, un idoneo servizio d'ordine su biciclette o motocicli ai lati della motrice in movimento, oppure far precedere il transito del tram da un autoveicolo dotato di dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
  5. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  6. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  7. sia collocato lungo tutto il tracciato un adeguato servizio d'ordine, devono inoltre essere mantenute le distanze di sicurezza dalle motrici ivi transitanti e dalla linea aerea in tensione.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)