ORDINANZA N.5007

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

n.ro progr.3312 T

LOCALITÀ : via Barletta ecc..

Data 19 12 2003

CIRCOSCRIZIONE N. 2

Prot. n. III 2.8

AM22/morabito/2003/consenso/barletta

 

Prot. cotsp3673

   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del sig. Raimondo Antonio tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un servizio di navetta gratuito, in occasione della festa commerciale natalizia., a mezzo di un veicolo costituito da una motrice ed un vagone, sul percorso indicato in dispositivo;

Fermo restando l'obbligo di legge , richiesto ai veicoli di ogni tipo, di circolare su strada aperta alla circolazione stradale con adeguata e riconosciuta documentazione rilasciata dagli Organi competenti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 21 dicembre 2003

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

A)

il transito del veicolo in oggetto sul seguente percorso:

B) in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
  2. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  3. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)