ORDINANZA N.4965

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr.3277T

LOCALITÀ : VIA REVELLO

data 26.12.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n. 40523 del 2.12.2003 III 2.8

Vs/12/cotspP8/(N.M)revello

   

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 3663/BIS/03T

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Sig. CALABRESE Enrico, in qualità di Amministratore Unico della Società CALABRESE AUTOGRU S.R.L., tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogru, per un tot. di mq. 120,00;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il 17 e 18 dicembre 2003 dalle ore 9.30 alle ore 17.00

in via Revello, tratto: via Moretta - via Vigone

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. sia opportunamente presegnalata la chiusura del controviale;
  3. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  6. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)