Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 4932

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 788

LOCALITÀ via, SESTRIERE, via ORSIERA,

via CARAGLIO, via CAMPIGLIONE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 12/12/03

SB/VARIE03/ sestriere

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2408 prot. n. 408 del 26.7.2002 con la quale, alla lettera A), in via Campiglione veniva istituita la sosta sul lato est, a partire dal n.c. 13 e procedendo verso sud per un tratto di m 30.00 circa con disposizione "a pettine", ad eccezione dello spazio in prossimità del passo carrabile che sarà demarcato "in fila"; e ,alla lettera B), nell'area d'intersezione via Campiglione/via Caraglio/via Sestriere veniva istituita la sosta sul protendimento ideale del f.f. est di via Caraglio, per complessivi n. 6 posti auto, di cui n. 4 con disposizione "a pettine" fronte nn.cc. 13 e 15, e n. 2 con disposizione "in fila2 immediatamente a sud;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3;

Vista la richiesta della Circoscrizione 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in Via Sestriere

nel tratto: via Caraglio - carreggiata laterale est c.so Trapani

B) in Via Orsiera

tratto:- carreggiata laterale est c.so Trapani - via Genola

  1. nell'area d'intersezione tra le vie Caraglio e Campiglione:

 

 

1) Area SUD

    1. l'istituzione della sosta negli spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato est sul proseguimento di via Campiglione, per n. 8 posti auto con disposizione "a spina", tranne il primo che avrà disposizione "in linea";
    2. l'istituzione della sosta negli spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato ovest del proseguimento di via Caraglio, per n. 4 posi auto con disposizione "a spina", tranne il primo che avrà disposizione "in linea";

2) Area NORD

    1. l'istituzione della sosta negli spazi demarcati e/o attrezzati, sulla banchina lato ovest di via Campiglione, per n. 4 posti auto con disposizione "a spina";
    2. l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato est del proseguimento di via Campiglione, per n. 6 posti auto, a partire dal n.c. 15 e procedendo verso sud, con disposizione "a spina";
    3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata di collegamento tra le vie Campiglione e Caraglio, in direzione est verso ovest;

D) la revoca dell'ordinanza n. 2408 prot 408 del 26.7.2002, meglio specificata in premessa;

E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)