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ORDINANZA N. 4931

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 787

LOCALITA' Corso BRAMANTE

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/12/03

SB/VARIE03/bramante

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1566 del 22.5.2002 con la quale, fra l'altro, alla lettera D) punto 1) veniva istituita la sosta a pagamento su ambo i lati della carreggiata laterale nord, con disposizione "in fila" nel tratto: via Giordano Bruno - limite est con la ferrovia, e "a spina" nel tratto: c. Filippo Turati - via Giordano Bruno, con le modalità stabilite dall'ordinanza 1509 prot. 266 del 17.5.2002;

Considerato che, da accertamenti eseguiti da agenti del C.P.M., la sosta a pagamento risulta scarsamente utilizzata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In Corso Bramante

tratto: via G. Bruno - c. Turati

  1. l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, su ambo i lati della carreggiata laterale nord, con disposizione "a spina";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1566 de l22.5.2002, limitatamente al tratto :c. Filippo Turati - via Giordano Bruno di cui al punto 1) della lettera D), meglio specificato in premessa;

3) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)