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ORDINANZA N. 4920

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 783

LOCALITA' Via VENTIMIGLIA

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 12/12/03

SB/VARIE03/ventimiglia

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 845 del 13.3.2001 con la quale, fra l'altro, veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli ATM, sul lato est della via Ventimiglia, a partire da m 3.00 circa a nord del f.m. nord di via Biglieri e procedendo verso nord per un tratto di m 40.00 circa, con disposizione "in fila", e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "17/barr.";

Vista la nota del civico Settore Pianificazione e Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In Via Ventimiglia

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del GTT, sul lato est della via, a partire da m 5.00 circa a nord del f. m. nord di via Biglieri e procedendo verso nord per un tratto di m 50.00 circa, con disposizione "in fila", e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "17/barr.";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 845 del 13.3.2001 limitatamente al punto A), come meglio specificato in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)