ORDINANZA N. 4743

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3118 T

LOCALITÀ Corso Unione Sovietica

data 27.11.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. 39140 III 2.8

sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/unione natale nel borgo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione n. 9, relativa allo svolgimento della festa di via denominata "Natale nel Borgo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nei giorni 13 e 14 dicembre 2003

dalle ore 9.00 alle ore 20.00

in Corso Unione Sovietica, nell'area parcheggio, tratto: n.c. 335 - n.c. 349

 

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. che sia presente in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
  3. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  6. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
  7. presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
  8. tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 9 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione nella persona della Sig.ra Lutieri Marisa, che sottoscrivendola si impegnerà a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)