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ORDINANZA N. 4701

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 745

LOCALITÀ Via ENVIE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 25/11/03

SB/VARIE03/ envie2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4439 prot. n. 722 del 07.11.2003 con la quale, fra l'altro, alla lettera B), veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato, muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato nord a partire dal f.f. ovest di corso Racconigi e procedendo verso ovest, per un tratto di m 26.00 circa

Vista la richiesta della Questura di Torino, Ufficio di Gabinetto, Sezione 1^ Ordine e Sicurezza Pubblica;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in Via Envie

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato, muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato nord a partire dal f.f. ovest di corso Racconigi e procedendo verso ovest, per un tratto di m 35.00 circa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 4439 prot. n. 722 del 7.11.2003, limitatamente al dispositivo della lettera B);
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)