ORDINANZA N. 4693

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA - SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI

Prot. n. 1 /P LOCALITA': Tutte
del25 novembre 2003 CIRCOSCRIZIONE : Tutte

OGGETTO : Disciplina dei permessi di circolazione.

 

IL DIRIGENTE

 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06), la Civica Amministrazione approvava, fra l'altro, l'attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato.

Con l'Ordinanza dirigenziale prot. 62 P del 30 giugno 2000 e s.m.i. veniva ridefinita la disciplina attualmente vigente dei permessi di circolazione.

La deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2003 (Mecc. 03 03009/006) ha istituito un "Nuovo sistema di controllo degli accessi alla ZTL Centrale ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, Legge 127/97", munito di porte elettroniche in grado di fotografare le targhe dei veicoli in transito nonché di appositi sistemi che riconoscono i dispositivi elettronici di bordo (telepass) per coloro che non forniscono le targhe dei propri veicoli.

In virtù del medesimo provvedimento il GTT S.p.A. è stato, fra l'altro, chiamato a collaborare con la Civica Amministrazione nella gestione dei permessi di circolazione il cui rilascio non comporta poteri discrezionali (permessi dei residenti e dimoranti in ZTL Centrale e nelle zone soggette a disco orario, di chi necessita di transitare nelle aree pedonali poste fuori della ZTL e di coloro che dispongono di uno spazio auto di sosta in ZTL, gli attuali permessi Blu, Disco, Lilla ed Arancione) .

Fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo dell'Amministrazione comunale, il GTT avrà ampia autonomia organizzativa per quanto riguarda i permessi ad esso affidati, per cui i contrassegni, pur mantenendo le caratteristiche fondamentali delineate col presente provvedimento (facoltà autorizzate), potranno evidenziare modalità di gestione in parte differenti (ad es. essere denominati con colorazioni o simboli differenti) avuto anche riguardo alla necessità di armonizzarne la gestione con i permessi per la sosta a pagamento gestiti dal GTT S.p.A.

Salvo quanto disposto in materia di telepass e sui permessi che non interessano la ZTL, il nuovo sistema di controllo elettronico comporta il mutamento delle modalità di gestione dei permessi di circolazione da un sistema attualmente su base personale ad uno nuovo basato sulle targhe dei veicoli che saranno registrate in apposite banche dati collegate ai varchi elettronici.

A tal fine l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) ha riordinato la disciplina generale della ZTL Centrale e dei permessi di circolazione (ivi compreso l'adeguamento dei costi) ed ha prorogato i permessi in scadenza dopo il 29 luglio.

I contrassegni scaduti precedentemente a tale data non sono stati rinnovati se non per giustificato motivo e purchè non anteriori al 29 aprile 2003; tutti i permessi con data di scadenza anteriore al 29 aprile 2003 sono annullati di diritto.

La succitata deliberazione del 29 luglio ha, fra l'altro, rinviato a successiva Ordinanza dirigenziale l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di permessi di circolazione con la possibilità, di dettare disposizioni integrative o correttive .

Con successiva ordinanza dirigenziale sarà fissata la data di entrata in vigore del nuovo sistema di controllo elettronico della ZTL in argomento.

Si rinvia inoltre a successivo provvedimento la definizione puntuale dei costi dei permessi di circolazione, dei telepass e gli altri oneri addizionali di cui all'allegato 3 della succitata deliberazione del 29 luglio.

Risulta pertanto necessario disciplinare il periodo transitorio (29 aprile 2003 - 29 febbraio 2004) di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gestione dei permessi di circolazione;

In particolare, è opportuno bloccare, fin da ora, il rilascio di nuovi permessi, quantomeno a chi ne già in possesso, per evitare una "corsa" alla richiesta di nuovi contrassegni il cui costo è destinato ad aumentare sensibilmente nel breve periodo.

Parimenti con il presente provvedimento verranno prorogati i permessi in scadenza nel periodo intercorrente tra 29 aprile 2003 ed il 29 febbraio 2004 di 10 mesi in modo da evitare che tutti i titolari di tali contrassegni si rechino in massa all'Ufficio Permessi per rinnovarli con rischi di gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'Ufficio medesimo.

Vista la decisione del "Comitato strategico grandi cantieri" in data 26 settembre 2003.

Visto l'art. 107, comma 5° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267

Visti altresì gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

ORDINA

  1. Di revocare, per i motivi esplicitati in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'ordinanza sindacale del 5 agosto 1997 (prot.37 P) e l'ordinanza dirigenziale del 30 giugno 2000 (prot.62 P) e s.m.i. di disciplina dei permessi di circolazione.
  2. Di rinviare a successivo provvedimento la definizione puntuale dei costi dei permessi di circolazione, dei telepass e gli altri oneri addizionali di cui all'allegato 3 della succitata deliberazione del 29 luglio; resta fermo, in via provvisoria, quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale del 18 luglio 2000 (00 05906/06) e s.m.i. in materia di costi (e di esenzioni) di rilascio dei permessi di circolazione .
  3. Di regolare il periodo transitorio (29 aprile 2003 - 29 febbraio 2004), nel modo seguente :
    1. I permessi in scadenza nel periodo tra il 29 aprile 2003 e il 29 febbraio 2004, (anche quelli soppressi o assorbiti da altri contrassegni in forza del presente provvedimento) sono prorogati di 10 mesi rispetto alla loro data di scadenza naturale a condizione che venga fornita dal titolare, per ogni permesso/i posseduto, una targa del veicolo/i interessato entro il termine del 12 dicembre 2003; in caso contrario, il vecchio permesso non avrà validità per il nuovo sistema di controllo elettronico e, pertanto, l'eventuale accesso alla ZTL è passibile di sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada.
    2. I permessi in scadenza dopo il 29 febbraio 2004, (anche quelli soppressi o assorbiti da altri contrassegni in forza del presente provvedimento) avranno scadenza naturale a condizione che venga fornita dal titolare, per ogni permesso posseduto, una targa (o le targhe) del veicolo (o dei veicoli) interessato entro il termine del 12 dicembre 2003; in caso contrario, il vecchio permesso (permessi) non avrà validità per il nuovo sistema di controllo elettronico e, pertanto, l'eventuale accesso alla ZTL è passibile di sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada.
    3. I titolari dei permessi di cui ai punti 1 e 2, e comunque tutti i soggetti che richiedono i permessi di circolazione, hanno l'onere di comunicare i dati (targhe) richiesti dall'Amministrazione Comunale o dal GTT S.p.A. necessari alla costituzione e l'aggiornamento delle banche dati. L'inosservanza di tale onere equivale alla decadenza del permesso e quindi l'ingresso non autorizzato in ZTL comporta la sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada.
    4. I titolari dei permessi di cui ai punti 1 e 2 hanno la facoltà di richiedere, a far data dal 1^ marzo 2004, ulteriori autorizzazioni rispetto ai permessi posseduti secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06)
    5. Fatto salvo quanto disposto per i possessori del contrassegno invalidi e per i soggetti di cui al punto seguente, i permessi scaduti anteriormente al 29 aprile 2003 sono annullati di diritto; i titolari di tali permessi potranno richiedere nuovi permessi a far data del 1° marzo 2004.
    6. I nuovi utenti completamente sprovvisti di permesso potranno chiedere il rilascio di permessi a condizione che forniscano, per ogni permesso/i richiesto, la targa del veicolo su cui sarà esposto il permesso/i.
    7. I contrassegni Invalidi con scadenza successiva al 29 febbraio 2004, avranno scadenza naturale a condizione che vengano fornite, per il permesso posseduto, fino ad un massimo di 5 targhe dei veicoli sui quali sarà esposto il contrassegno, entro il termine del 12 dicembre 2003; in caso contrario, il titolare del contrassegno Invalidi, a partire dall'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo elettronico di cui in premessa, potrà avvalersi unicamente della procedura di giustificazione per gli esenti a posteriori prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06).
    1. I contrassegni Invalidi con scadenza anteriore al 29 febbraio 2004 verranno progressivamente (in base all'ordine alfabetico dei nomi dei titolari) rinnovati a partire dal 1^ marzo 2004 a condizione che vengano fornite, per il contrassegno posseduto, fino ad un massimo di 5 targhe dei veicoli sui quali sarà esposto tale documento, entro il termine del 12 dicembre 2003; in caso contrario, il titolare del contrassegno Invalidi, a partire dall'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo elettronico di cui in premessa, potrà avvalersi unicamente della procedura di giustificazione per gli esenti a posteriori di cui al punto precedente.
    2. I permessi "marrone" di cui all'ordinanza dirigenziale (prot.62 P), con scadenza successiva al 29 aprile 2003, sono prorogati di 10 mesi; al momento del rinnovo saranno convertiti in permessi "arancione" di cui alla successiva lettera E.
  4. Di stabilire che solamente i permessi che autorizzano l'accesso alla ZTL sono collegati alle targhe.
  5. Di istituire i seguenti permessi di circolazione e sosta:

"PERMESSO ROSSO - validità due anni

  1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L. Centrale con esclusione di aree pedonali e Z.T.L. 24h, eventualmente comprese nelle stesse, semprechè non specificatamente autorizzati, nonché con esclusione di vie e corsie riservate ed aree verdi chiuse al traffico veicolare; consentirà inoltre di sostare sul sedime stradale cittadino in Z.T.L., semprechè si sia ottemperato al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento; non consentirà la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato alle sottoindicate categorie di soggetti:
    1. Pubbliche Amministrazioni per i relativi dipendenti che richiedono l'ingresso in ZTL per compiti d'istituto documentati in modo dettagliato (comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado);
    2. Scuole paritarie (per i dipendenti per comprovati motivi di servizio);
    3. Presentatori dei notai per l'esercizio delle proprie funzioni;
    4. Consiglieri ad honorem della Città di Torino;
    5. Associazioni senza scopo di lucro svolgenti attività di interesse generale avuto, riguardo al dato associativo (compresi i partiti politici ed i sindacati dei lavoratori);
    6. Fotoreporter e giornalisti iscritti negli appositi albi;
    7. Ostetriche e veterinari che effettuano interventi domiciliari;
    8. Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale aventi in cura almeno 30 pazienti in ZTL;
    9. Titolari di studio professionale nella ZTL Centrale;

    Tale permesso verrà inoltre rilasciato alle sottoindicate imprese individuali e collettive per lo svolgimento delle seguenti attività debitamente documentate o risultanti dai registri della Camera di Commercio o di altre Pubbliche Amministrazioni:

    1. esercizi commerciali di prodotti freschi (panificio, panetteria, laboratorio di pasticceria, frutta e verdura, gastronomia, macelleria, pescheria, pastificio, gelateria artigianale, ed assimilabili) se aventi sede nella Z.T.L. Centrale;
    2. ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali, self service, se aventi sede nella Z.T.L. Centrale; per i catering service, la sede può essere anche fuori dalla ZTL Centrale;
    3. società di intermediazione mobiliare per il trasporto documenti o altro materiale che, per le caratteristiche e i tempi, risulta indifferibile ; banche aventi sportelli in ZTL (cui, salvo motivate eccezioni, verrà rilasciato un permesso per ogni sportello in ZTL);
    4. imprese di vigilanza senza scorta, (se non chiaramente individuabili all'esterno);
    5. grossisti prodotti farmaceutici;
    6. corrieri ed autotrasportatori;
    7. agenzie di recapito;
    8. distributori quotidiani e periodici;
    9. casellisti postali con casella in Z.T.L., per comprovate esigenze connesse all'esercizio di un'impresa che rende indifferibile ed urgente la gestione della corrispondenza;
    10. fiorai esercenti in sede fissa;
    11. rappresentanti, agenti e subagenti di commercio con campionario, nonché dipendenti con specifica attribuzione di incarico di rappresentanza da parte dell'azienda da cui dipendono, o con contratto di agenzia con dichiarazione dell'azienda, con attività da svolgere all'interno della Z.T.L. Centrale (esclusi i settori assicurativo, finanziario, immobiliare e pubblicitario);
    12. imprese di assistenza ad ascensori - montacarichi;
    13. imprese di assistenza ad impianti termici e di condizionamento;
    14. imprese di assistenza ad impianti elettrici e telefonici;
    15. imprese di assistenza ad impianti di refrigerazione;
    16. imprese di assistenza ad impianti idraulici;
    17. imprese di assistenza ad impianti di allarme - antincendio;
    18. imprese di assistenza a computer (hardware);
    19. imprese di assistenza a registratori di cassa, distributori automatici, impianti a spina macchine caffè;
    20. imprese edili per documentate esigenze, limitatamente alla durata degli interventi (in ZTL);
    21. imprese di pulizia che documentino la necessità di circolare in orari rientranti nell'orario di vigenza della ZTL, per la durata del contratto, se trasportanti attrezzature ingombranti;
    22. imprese affidatarie di lavori e servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni limitatamente alla durata dei medesimi, sempre che comportino trasporto di materiali o direzione o coordinamento lavori;
    23. imprese di onoranze funebri, aventi sede nella Città di Torino;
    24. fabbri e serramentisti per interventi di emergenza;
    25. vetrai per interventi di emergenza;
    26. amministratori di stabili che dimostrano di poter accedere in aree private di sosta in ZTL;
    27. gioiellerie con sede in ZTL;
    28. tipolitografie;
    29. agenzie di viaggio che effettuano consegne di documenti di viaggio;
    30. imprese di montaggio/smontaggio ponteggi, con lavori in ZTL;
    31. attività di falegnameria per interventi in ZTL (esclusi gli interventi su mobili ed arredi);
    32. attività di assistenza tecnica a strutture o macchinari sanitari (per dialisi, ecc) poste in ZTL al di fuori delle vie riservate;
    33. altre imprese, in via eccezionale, relative allo svolgimento di attività interessanti la Z.T.L. Centrale, a condizione che siano adeguatamente documentate;

"PERMESSO VERDE - validità da un giorno a due anni per i residenti"

  1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare in aree verdi protette (compresa la ZTL Valentino) specificatamente individuate, entro il perimetro delle stesse, con l'eventuale consenso alla fermata per il tempo strettamente necessario.
  2. Il permesso verde, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato alle persone residenti all'interno di aree verdi protette (compresa la ZTL Valentino), ad altri soggetti per documentate attività o per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo su aree private di sosta poste all'interno del perimetro delle aree verdi medesime .

"PERMESSO VIOLA - validità biennale o scadenza del mandato "

  1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L. Centrale, nelle vie e corsie riservate, nelle aree pedonali, nonché nelle aree verdi, chiuse al traffico veicolare (osservando i limiti di velocità ivi presenti); consentirà altresì la sosta sul sedime stradale cittadino in Z.T.L. Centrale semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento e nelle vie ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Disco Orario), senza limiti di tempo per la sosta; non consentirà la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato esclusivamente alle sottoindicate categorie di soggetti :
    1. coloro cui la Legge (espressamente richiamata nell'istanza di rilascio) attribuisce la qualifica di agenti ed ufficiali di P.G. per lo svolgimento di attività investigative;
    2. appartenenti ai Servizi di sicurezza e d'informazione;
    3. magistratura ordinaria, amministrativa e contabile per l'esercizio delle funzioni a Torino;
    4. persone fisiche per motivi di sicurezza personale (nella richiesta alla Città in autocertificazione va indicata l'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza cui si è sporto denuncia per fatti e circostanze che costituiscono minaccia per l'incolumità personale oppure vanno indicate eventuali misure di protezione cui si è soggetti; successivamente l'Amministrazione comunale si riserva l'effettuazione dei controlli di Legge presso le istituzioni interessate);
    5. Consiglieri, componenti la Giunta comunale, Presidenti delle Circoscrizioni Amministrative cittadine, Segretario Generale, Direttore Generale, Direttori CO. DIR (Comitato dei Direttori) e Revisori dei Conti della Città.

"PERMESSO ARGENTO - validità biennale o a scadenza del mandato "

  1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico; consentirà inoltre la sosta sul sedime stradale cittadino in Z.T.L., semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento; non consentirà la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada .
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato esclusivamente alle sottoindicate categorie di soggetti:
    1. Consiglieri e componenti la Giunta regionale della Regione Piemonte;
    2. Consiglieri e componenti la Giunta provinciale della Provincia di Torino;
    3. Amministratori delle Agenzie della Città, Direttori non CO. DIR, Vice Direttori e Dirigenti della Città per motivi di servizio ;
    4. Consoli del Corpo Consolare accreditato a Torino;
    5. Giudici e Procuratori onorari che esercitano le funzioni a Torino per esigenze di servizio;
    6. Associazioni svolgenti attività a favore di disabili domiciliati o residenti nelle vie riservate;
    7. Fornitori alle farmacie di medicinali urgenti;
    8. Trasporto valori muniti di scorta;
    9. Fornitori di latte fresco;
    10. Testate periodiche ed emittenti radio-televisive per attività di cronaca cittadina;
    11. Trasporto feretri vuoti;
    12. Esercenti servizio di sicurezza privato e/o di vigilanza con scorta persone e di investigazione;
    13. Imprese di recapito urgente di plichi e pacchi effettuati con veicoli con massa a pieno carico inferiore a 2,5 tonnellate;
    14. Imprese di assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute che, per comprovati motivi di urgenza o di destinazione/sede della loro attività, necessitano di accedere alle vie riservate al mezzo pubblico;
    15. Singoli dipendenti dell'area tecnica del Comune di Torino che utilizzano il proprio veicolo per il solo svolgimento dei compiti di pronto intervento sia feriali notturni che festivi (con possibile estensione, in tale ultimo caso, ad aree pedonali per comprovate esigenze).

"Contrassegno INVALIDI - validità di 5 anni o inferiore per particolari patologie "

  1. Tale contrassegno consente al titolare il transito nelle Zone a Traffico Limitato della Città, nelle vie e corsie riservate, all'interno delle aree pedonali, nelle aree verdi pubbliche, con l'osservanza dei diversi limiti di velocità stabiliti all'interno di ognuna; consente inoltre la sosta nei posti riservati ai disabili nei parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario, anche nelle Zone a Traffico Limitato della Città e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Disco Orario), nelle aree pedonali, ove esistono spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta, con esclusione dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto di sosta con rimozione coatta, dei luoghi ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l'orario di funzionamento della stessa, salvo che sia stato ottemperato all'obbligo del pagamento, dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
  2. Tale contrassegno verrà rilasciato a coloro che evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) ed ai ciechi assoluti.

 

"PERMESSO FOTOCINE - validità da un giorno a un anno "

  1. Tale permesso consentirà al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà (singole o cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate e comprovate dal richiedente:
    1. transito nella ZTL Centrale con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTL medesima, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
    2. transito nelle vie riservate al mezzo pubblico con sosta consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di documentazione fotografica e cinematografica, laddove non si crei intralcio alla circolazione del mezzo pubblico;
    3. transito nelle corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno della ZTL centrale, ove strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cui sopra;
    4. transito nelle aree pedonali e sosta nelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cui sopra;
    5. transito nelle aree verdi chiuse al traffico veicolare (osservando i limiti di velocità ivi presenti) e sosta nelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cui sopra;
    6. sosta nelle vie ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (disco orario), senza limiti di tempo per la sosta.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato ad operatori per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica della Città di Torino mediante l'impiego di attrezzature di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi della Città ove vigono misure restrittive alla circolazione e/o alla sosta. Tale permesso, rilasciato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle attività di cui sopra, riporterà la/le singola/e facoltà autorizzata/e e relativa data di scadenza .

"PERMESSO ARANCIONE - validità due anni "

  1. Tale permesso consentirà al titolare il solo transito in ZTL per accedere ad aree private di sosta site in Z.T.L. Centrale. Per coloro che dispongono eventualmente di posto auto privato in aree pedonali o Z.T.L. 24h, istituite all'interno della Z.T.L. Centrale, dovrà essere evidenziato, sulla facciata del permesso, il consenso al transito nell'area pedonale o Z.T.L. 24h medesima per accedere al proprio posto auto.
  2. Tale permesso non consentirà la sosta sul sedime stradale e verrà rilasciato con indicazione dell'esatta ubicazione del posto auto; consentirà di transitare nelle vie riservate al mezzo pubblico solo nei casi ove il posto auto sia situato nelle stesse o nei casi ove non sia possibile accedervi od uscirne senza transitare su tali vie, da indicare espressamente sul fronte del permesso; in tal caso, il transito nelle vie riservate deve avvenire nel più breve tratto della via medesima, ovvero nel solo isolato di collocazione del posto privato di sosta.
  3. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato a coloro che dispongono, in ZTL, di un posto per un autoveicolo o motoveicolo determinato in modo non equivoco (aree nelle quali non è comunque consentito il parcheggio pubblico, quali box, cortili, autorimesse ecc.).

"PERMESSO LILLA - validità due anni "

  1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare in aree pedonali poste fuori ZTL, limitando la velocità a 20 Km/h o ad altro limite ivi presente, entro il perimetro delle stesse, con fermata per il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiali.
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato alle persone residenti o dimoranti all'interno di aree pedonali poste fuori ZTL e ad altri soggetti per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo su aree private di sosta poste all'interno del perimetro delle aree pedonali medesime.

"PERMESSO BLU - validità due anni "

  1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L. Centrale, per raggiungere la propria residenza o dimora, con esclusione delle vie riservate al mezzo pubblico, delle aree pedonali o Z.T.L. 24h, eventualmente istituite all'interno della Z.T.L. Centrale, semprechè non sia residente o dimorante nelle stesse, nel qual caso potrà fermarsi nelle medesime per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di carico e scarico cose; nel caso risultasse necessario il transito nelle vie riservate, il medesimo deve avvenire nel più breve tratto della via medesima, ovvero nel solo isolato di residenza; tale permesso consentirà inoltre di sostare, semprechè muniti di documento valido, nelle aree soggette alla sosta a pagamento; non consentirà invece la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato ai residenti nella Z.T.L. Centrale di cui sopra, ai dimoranti semprechè abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città di Torino e che dimostrino di essere proprietari di un veicolo (autovettura, autoveicolo o motoveicolo) o che comunque certifichino l'uso esclusivo dei predetti veicoli, nonché agli alberghi aventi sede nella Z.T.L. stessa, per utilizzo temporaneo della clientela;

"PERMESSO DISCO - validità due anni "

  1. Tale permesso consentirà al titolare, ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Zona a Disco), di sostare senza limiti di tempo per la sosta con esclusione: dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta, dei luoghi ove vige la sosta a pagamento durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento, salvo che si sia ottemperato al pagamento della sosta medesima, delle vie riservate al mezzo pubblico, dei luoghi ove vigono il divieto di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
  2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato ai residenti nelle Zone Disco e ai dimoranti, semprechè abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città di Torino e che dimostrino di essere proprietari di un veicolo o che comunque certifichino l'uso esclusivo del veicolo medesimo.
  1. Di predisporre appositi moduli di richiesta dei permessi di circolazione, redatti ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R 445/2000 e di consentirne la più ampia diffusione presso l'utenza anche mediante la reperibilità sul sito web della Città di Torino; nelle istanze di rilascio permessi vanno indicate le targhe dei veicoli di cui il richiedente, persona fisica o giuridica, ha la legittima disponibilità (proprietà, usufrutto, leasing, vendita a rate, locazione, comodato ecc.)
  2. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge

AVVERTE

IL VICE DIRETTORE MOBILITA'
(Arch. Luigi BERTOLDI)