ORDINANZA N. 4445

 
 
 

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 2910 T

LOCALITĄ:.c.so Sebastopoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 7 11 2003

AS/sebastopolimercato

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Commercio, relativa all'apertura del mercato rionale "Santa Rita" per la domenica del 9.11.2003;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Il giorno 9 novembre 2003

in c.so Sebastopoli, tratto: c.so Agnelli - c.so Orbassano

  1. del divieto di sosta dalle ore 5,00 alle ore 22,00 sulla banchina rialzata centrale, in quanto trattasi di area destinata al mercato ed ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato "Santa Rita", muniti di contrassegni di riconoscimento rilasciati dal Settore comunale competente;
  2. del divieto di circolazione veicolare nel varco della banchina rialzata centrale, esistente sul prolungamento della via Tripoli, dalle ore 5,00 alle ore 22,00;

l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni di specie;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA