ORDINANZA N. 4424

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

nro progr. 2893T

LOCALITÀ: piazza Castello, ecc.

data 06/11/2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./castello_granatieri

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco - Settore Affari Generali e Manifestazioni, relativa alla cerimonia per il 90° anniversario di fondazione della sede di Torino dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9 novembre 2003

in:

  1. piazza Castello, settore EST, banchina rialzata fronte Teatro Regio, dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00
  1. viale Partigiani, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
  2. viale Primo Maggio, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
  1. piazza Castello, settore NORD, area antistante la Prefettura, esclusi i posti auto riservati alla Polizia di Stato ed ai disabili, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima delle celebrazioni;
  2. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA