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ORDINANZA N. 4345

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 712

LOCALITA' via Balla

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 31/10/03

GI/VARIE03/balla

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, in via Balla nello slargo formato dall'intersezione dei tronchi NORD e OVEST: (a SUD di via Canonica) è stato realizzata una rotonda su progetto del Settore Suolo Pubblico;

Vista l'ordinanza n. 318 prot. 60 del 28.01.2003, con la quale al punto 5) veniva istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata SUD, dello slargo in parola, nei confronti dei veicoli che provengono dalla carreggiata NORD dello slargo stesso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giacomo Balla

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria, realizzata nello slargo formato dalla confluenza del tronco OVEST e del tronco NORD della via, nei confronti dei veicoli che vi immettono provenienti dal tratto compreso tra l'interno 96 di via Guido Reni e lo slargo stesso;;
  2. la revoca del punto 5) dell'ordinanza n. 318 prot. 60' del 28.01.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)