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ORDINANZA N. 4312

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 702

LOCALITÀ Via RUBIANA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 29/10/03

SB/VARIE03/rubiana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2064 prot. n. 196 del 10.11.1997 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato est della via nel tratto: via Bardonecchia-c.so Trapani, nonché il senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in Via Rubiana

 

tratto: via Bardonecchia - corso Trapani

 

- la revoca del punto 1 dell'ordinanza n.2064 prot. n. 196 del 10.11.1997, meglio specificato in premessa, limitatamente ad un tratto di m 78 a partire da m 5 circa dal filo marciapiede di via Bardonecchia, in direzione sud;

- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)