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ORDINANZA N. 4255

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 680

LOCALITÀ piazza Gran Madre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 28.10.2003

GI/VARIE03/piazza Gran Madre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta dei rappresentanti dell'Associazione Tassisti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Gran Madre

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della carreggiata NORD della piazza, a m 20.00 circa ad OVEST del f.fm. OVEST di via Monferrato, per un posto auto, con disposizione "a spina";
  2. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "a spina" sul lato NORD della carreggiata NORD della piazza nel tratto compreso tra corso Casale e via Monferrato, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Monferrato e, procedendo verso OVEST per un tratto di m 15.00 circa con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;
  3. la revoca della sosta a pagamento, istituita con l'ordinanza 2817 prot. 533 del 22.10.99, sul lato NORD della carreggiata NORD della piazza, nel tratto compreso tra il n.c. 5 e via Cosmo, limitatamente ad un tratto di m 11.00 circa, immediatamente ad EST del passo carrabile al n.c. 5;
  4. la revoca della disposizione della sosta "in fila", sul lato NORD della carreggiata perimetrale NORD, istituita con l'ordinanza n. 2817 prot. 533 del 22.10.99;
  5. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)